Differenza tra Separazione e Divorzio
Separazione e divorzio sono due termini spesso utilizzati erroneamente come sinonimi, ma si tratta in realtà di due cose ben distinte.
La separazione
Secondo quanto stabilito dalla legislazione italiana, con il termine separazione legale si intende l’atto con cui vengono sospesi gli effetti del matrimonio. La separazione può essere di tipo consensuale (chiesta di comune accordo tra i coniugi e convalidata dal Giudice) o di tipo giudiziale (pronunciata dal Giudice in quanto i coniugi non sono d’accordo sulla richiesta o sulle modalità della separazione). Fatti salvi i doveri di rispetto e di assistenza reciproca, con la separazione, consensuale o giudiziale, risulta sospeso l’adempimento dei doveri coniugali; si parla di sospensione degli adempimenti in quanto la separazione è collegata all’eventuale riconciliazione tra i coniugi. La separazione, quindi, non produce la cessazione del rapporto matrimoniale.
Si parla invece di separazione di fatto nel caso in cui uno dei due coniugi, di sua volontà o per accordo e senza l’intervento di un Giudice, si sia allontanato dal tetto coniugale.
Il Divorzio
Il divorzio, disciplinato in Italia con la legge n.898 del 1 dicembre 1970 (con successive modifiche introdotte dalla legge n.74 del 1987 e con l’art.149 del codice civile), consente lo scioglimento del matrimonio (nel caso di matrimonio con rito civile) o la cessazione degli effetti civili (nel caso il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato Italiano). Tra i coniugi cessano tutti i rapporti sia sul piano personale che sul piano patrimoniale. Per poter chiedere il divorzio devono sussistere tre condizioni: 1) Sia venuta meno la comunione morale e spirituale tra marito e moglie; 2) Marito e moglie non condividono più la stessa casa coniugale; 3) La separazione legale sia stata pronunciata da almeno tre anni.
La separazione | Il divorzio |
È temporanea e collegata all’eventuale riconciliazione tra i coniugi. | È definitivo. |
Sospende l’adempimento dei doveri coniugali. | Scioglie il matrimonio celebrato con rito civile o gli effetti civili del matrimonio religioso concordatario. |
Si conserva lo stato di coniuge. | Non esiste più lo status di coniuge e ci si può risposare.
La donna perde il cognome del marito. |
Determina cambiamenti nella situazione personale e patrimoniale dei coniugi, in relazione a:
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La sentenza di divorzio stabilirà le condizioni:
· dell’affidamento e del mantenimento dei figli;
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Separazione e divorzio: coniugi di nazionalità diversa.
Dal 21 giugno 2012 è stato introdotto il Regolamento Europeo n. 1259/10 che, in materia di divorzio e separazione, sancisce quale debba essere la legge nazionale da applicare quando i coniugi siano di nazionalità diversa. La novità consiste nella possibilità di scegliere, tramite accordo, la legislazione nazionale applicabile al proprio divorzio, purché questa sia legata alla nazionalità di uno dei due coniugi o alla residenza effettiva della coppia. In assenza di accordo, troverà applicazione la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui si decide di agire in giudizio.
Divorzio breve secondo la legislazione italiana
A seguito della conversione in legge del Decreto n. 132/2014 in materia di semplificazione del procedimento per la separazione e il divorzio, è possibile divorziare senza il necessario intervento dell’organo giudiziale, comparendo dinanzi al Sindaco oppure avvalendosi di una negoziazione assistita, ossia a mezzo di un accordo siglato da un Avvocato. Il divorzio sarà possibile solo nel caso in cui:
• non ci siano dissidi tra i coniugi;
• siano trascorsi i tre anni dal momento della separazione;
• non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
• a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.
I coniugi potranno comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dei difensori non è obbligatoria.
La negoziazione assistita a mezzo degli avvocati è possibile anche se vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti a condizione che l’accordo venga verificato dal Pubblico Ministero, a cui si aggiunge un possibile passaggio davanti al Presidente del Tribunale. L’accordo così siglato costituirà titolo esecutivo a tutti gli effetti.